Sentenza 321/1989 (ECLI:IT:COST:1989:321)
Massima numero 11859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 321/1989. REGIONI IN GENERE - AUTONOMIA TRIBUTARIA - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - REGIONE LIGURIA - TASSA PER LA RICERCA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI - AUMENTO DEL RELATIVO AMMONTARE GIA' FISSATO CON LEGGE REGIONALE - SUPERAMENTO DEI LIMITI PRESCRITTI DALL'ART. 3 LEGGE N. 281 DEL 1970 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con la legge cornice 16 dicembre 1985 n. 752 in materia di raccolta e commercio dei tartufi le regioni sono state autorizzate alla istituzione di una tassa di concessione al di fuori dello schema tipico previsto dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970 e cioe'su attivita' non considerata dalla legislazione statale, e particolarmente dalla tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, come assoggettabile a tassa di concessione governativa. Non puo', conseguentemente, ritenersi che la Regione Liguria, aumentando la misura, gia' fissata da una precedente legge, della tassa per la ricerca e raccolta dei tartufi abbia superato i limiti prescritti dall'art. 3 della legge n. 281. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge Reg. Liguria riapprovata il 30.11.1988, in riferimento agli artt. 119 Cost. e 3 legge 16 maggio 1970, n. 281).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 3