Sentenza 323/1989 (ECLI:IT:COST:1989:323)
Massima numero 11869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Titolo
SENT. 323/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO.
SENT. 323/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO.
Testo
La valutazione della rilevanza della questione deve essere compiuta, da parte del giudice rimettente, allo stato degli atti; delibando cioe', con idoenea e sufficiente motivazione, le questioni pregiudiziali e preliminari per giungere alla conclusione che il giudizio non possa prevedibilmente essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
La valutazione della rilevanza della questione deve essere compiuta, da parte del giudice rimettente, allo stato degli atti; delibando cioe', con idoenea e sufficiente motivazione, le questioni pregiudiziali e preliminari per giungere alla conclusione che il giudizio non possa prevedibilmente essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte