Sentenza 323/1989 (ECLI:IT:COST:1989:323)
Massima numero 12186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Titolo
SENT. 323/89 B. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - LEGGE DI MODIFICA - TRASPORTO - CONTRATTI DI TRASPORTO AEREO - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CALCOLO IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO - MODIFICA UNILATERALE DI UN PATTO INTERNAZIONALE (CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 12 OTTOBRE 1929) LIBERAMENTE SOTTOSCRITTO DALL'ITALIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
SENT. 323/89 B. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - LEGGE DI MODIFICA - TRASPORTO - CONTRATTI DI TRASPORTO AEREO - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CALCOLO IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO - MODIFICA UNILATERALE DI UN PATTO INTERNAZIONALE (CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 12 OTTOBRE 1929) LIBERAMENTE SOTTOSCRITTO DALL'ITALIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Testo
La legge che abroghi o modifichi un trattato internazionale reso esecutivo con legge ordinaria - nella specie, la legge n. 84 del 26 marzo 1983, che ha sospeso, espressamente, l'esecuzione di talune clausole della convenzione di Varsavia (del 12-10-1929) concernenti i limiti di responsabilita' del vettore aereo - non contrasta con l'art. 10 della Costituzione per violazione della norma generale "pacta sunt servanda", poiche' dall'ambito di operativita' di tale articolo sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorche' generali, che assumono nell'ordinamento la medesima posizione della legge ordinaria che ha dato loro esecuzione, e che possono, quindi, essere abrogate o modificate da leggi successive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 26.3.1983, n. 84). - cfr. S. nn. 153/1987; 96/1982; 188/1980; 48/1979; 104/1969; 32/1960.
La legge che abroghi o modifichi un trattato internazionale reso esecutivo con legge ordinaria - nella specie, la legge n. 84 del 26 marzo 1983, che ha sospeso, espressamente, l'esecuzione di talune clausole della convenzione di Varsavia (del 12-10-1929) concernenti i limiti di responsabilita' del vettore aereo - non contrasta con l'art. 10 della Costituzione per violazione della norma generale "pacta sunt servanda", poiche' dall'ambito di operativita' di tale articolo sono escluse le norme internazionali pattizie, ancorche' generali, che assumono nell'ordinamento la medesima posizione della legge ordinaria che ha dato loro esecuzione, e che possono, quindi, essere abrogate o modificate da leggi successive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 26.3.1983, n. 84). - cfr. S. nn. 153/1987; 96/1982; 188/1980; 48/1979; 104/1969; 32/1960.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte