Sentenza 323/1989 (ECLI:IT:COST:1989:323)
Massima numero 12190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  11869  12186


Titolo
SENT. 323/1989 C. TRASPORTO - CONTRATTI DI TRASPORTO AEREO - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIDUZIONE - DENUNCIA DI IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA E DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI UTENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con riguardo alla limitazione della responsabilita' del vettore aereo per trasporto di merci, risultante dalla legge n. 83 del 1984, ne' si pone un problema di disparita' di trattamento di utenti del medesimo servizio, quando, in particolare, si pongano al confronto situazioni non omogenee (utente italiano e utente straniero, ovvero controversia giudicata da un giudice italiano e da un giudice di altro paese), ne' sono oltrepassati i limiti della ragionevolezza, considerato che il legislatore si e' uniformato in materia ai valori previsti dai Protocolli di Montreal (del 25.9.1975), ratificati dall'Italia, che ha inteso dare agli stessi applicazione, con la legge denunciata, prima ancora della loro entrata in vigore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 26.3.1983, n. 84). - V. S. n. 132/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte