Sentenza 324/1989 (ECLI:IT:COST:1989:324)
Massima numero 12239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  12238  12240  12241


Titolo
SENT. 324/89 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI - ATTUAZIONE O AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI - ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE INTERESSANTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - PREVISIONE DI RICORSO AL MINISTRO PER L'AMBIENTE IN CASO DI MANCATA DECISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina transitoria, introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 397 del 1988, non deroga alle norme poste dalla Provincia autonoma di Trento in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (t.u. 9 settembre 1988), ma si limita, in relazione alla situazione di emergenza, a integrare tali norme al fine di ridurre i tempi dell'approvazione da parte delle Regioni (e delle Province autonome) dei progetti relativi agli impianti di smaltimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.l. 9.9.1988, n. 397 convertito con modificazioni nella legge 9.11.1988, n. 475).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 116

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte