Sentenza 324/1989 (ECLI:IT:COST:1989:324)
Massima numero 12241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  12238  12239  12240


Titolo
SENT. 324/89 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI - IMPIANTI DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE - COMPETENZA ATTRIBUITA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE ANZICHE' ALLA GIUNTA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La valutazione di compatibilita' ambientale, per gli impianti di smaltimento di rifiuti, demandata al Ministro dell'ambiente, e non alla Giunta regionale - secondo la previsione dell'art. 8 del d.l. n. 397 del 1988 - si inquadra nel programma di emergenza delineato e non intacca le competenze attribuite dalla legge ai poteri locali in ordine alla realizzazione di tali impianti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 d.l. 9.9.1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9.11.1988, n. 475).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 116

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte