Sentenza 325/1989 (ECLI:IT:COST:1989:325)
Massima numero 12242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  12244


Titolo
SENT. 325/89 A. REATI MILITARI - IGNORANZA DEI DOVERI INERENTI ALLO STATO MILITARE - IGNORANZA INEVITABILE - INESCUSABILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale concernente l'inescusabilita' dell'ignoranza "inevitabile" dei doveri inerenti allo stato militare, in quanto il giudice 'a quo' non ha precisato se (e per quali motivi) l'errore invocato nel caso concreto dovesse ritenersi inevitabile. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 39 cod.pen.mil.pace, impugnato in relazione all'art. 5 cod. pen. ed in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 52, comma terzo, Cost.). - sul concetto di ignoranza "inevitabile" della legge penale, S. n. 364/1988; v. anche O. nn. 221/1987, 151/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 52  co. 3

Altri parametri e norme interposte

codice penale    n. 0  art. 5