Sentenza 104/2021 (ECLI:IT:COST:2021:104)
Massima numero 43902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
27/04/2021; Decisione del
27/04/2021
Deposito del 20/05/2021; Pubblicazione in G. U. 26/05/2021
Massime associate alla pronuncia:
43903
Titolo
Energia - Incentivi per l'efficientemente energetico o la riduzione del rischio sismico delle costruzioni - Possibilità di optare, in luogo della detraibilità fiscale, per uno sconto immediato di pari ammontare praticato dall'esecutore delle opere - Disciplina, nella seconda ipotesi, del relativo credito d'imposta - Ricorsi della Regione Umbria e della Regione Toscana - Successive rinunce, rispettivamente in mancanza di costituzione e con accettazione del resistente - Estinzione del processo in parte qua.
Energia - Incentivi per l'efficientemente energetico o la riduzione del rischio sismico delle costruzioni - Possibilità di optare, in luogo della detraibilità fiscale, per uno sconto immediato di pari ammontare praticato dall'esecutore delle opere - Disciplina, nella seconda ipotesi, del relativo credito d'imposta - Ricorsi della Regione Umbria e della Regione Toscana - Successive rinunce, rispettivamente in mancanza di costituzione e con accettazione del resistente - Estinzione del processo in parte qua.
Testo
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione all'art. 169 TFUE, terzo e quarto, Cost. - dell'art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, come conv., che, con riguardo agli incentivi per l'efficientemente energetico o la riduzione del rischio sismico delle costruzioni, disciplinano la possibilità di optare, in luogo della detraibilità fiscale, per uno sconto immediato di pari ammontare praticato dall'esecutore delle opere. Nelle more del giudizio, entrambe le Regioni Umbria e Toscana hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione, rispettivamente in mancanza di costituzione e con accettazione del resistente.
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione all'art. 169 TFUE, terzo e quarto, Cost. - dell'art. 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, come conv., che, con riguardo agli incentivi per l'efficientemente energetico o la riduzione del rischio sismico delle costruzioni, disciplinano la possibilità di optare, in luogo della detraibilità fiscale, per uno sconto immediato di pari ammontare praticato dall'esecutore delle opere. Nelle more del giudizio, entrambe le Regioni Umbria e Toscana hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione, rispettivamente in mancanza di costituzione e con accettazione del resistente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/04/2019
n. 34
art. 10
co. 1
legge
28/06/2019
n. 58
art.
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 34
art. 10
co. 2
legge
28/06/2019
n. 58
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 169