Sentenza 325/1989 (ECLI:IT:COST:1989:325)
Massima numero 12244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  12242


Titolo
SENT. 325/89 B. REATI MILITARI - ERRORE CIRCA I DOVERI MILITARI - ERRORE SULLA PORTATA DI ATTO AMMINISTRATIVO (MANIFESTO DI CHIAMATA ALLE ARMI) - ASSERITA INESCUSABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 39 cod.pen.mil.pace, sancendo L'inescusabilita' dell'errore circa i doveri inerenti allo stato militare, si riferisce all'ignoranza delle "fonti normative" di tali doveri, sicche' l'errore sulla portata di un (concreto) "atto" amministrativo, quale il manifesto di chiamata alle armi, e' in realta' errore di fatto, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47, comma primo, cod. pen.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, cod.pen.mil.pace, in relazione all'art. 47, cod. pen., ed in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 52, comma terzo, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 52  co. 3

Altri parametri e norme interposte

codice penale    n. 0  art. 47