Sentenza 326/1989 (ECLI:IT:COST:1989:326)
Massima numero 12896
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  12897


Titolo
SENT. 326/89 A. REGIONI A STATUTO SPECIALE - DEMANIO E PATRIMONIO - INDIVIDUAZIONE DEI BENI TRASFERITI.

Testo
Il trasferimento di beni patrimoniali indisponibili alle Regioni a statuto speciale non puo' desumersi dall'attribuzione ad esse di poteri (legislativi o amministrativi) in ordine all'utilizzazione dei beni, ma deve risultare da una espressa disposizione; ne' puo' ritenersi applicabile alle medesime Regioni l'art. 11, comma quinto, della legge n. 281 del 1970, il quale elenca, trasferendoli, i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni ordinarie. - S.nn. 8/1956; nonche' 1029/1988 (relativa, peraltro, alle "attribuzioni" e non al "demanio e patrimonio" regionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte