Ordinanza 327/1989 (ECLI:IT:COST:1989:327)
Massima numero 13471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 0327/89. PENA - RIDUZIONE - CONCESSIONE PER IL PERIODO TRASCORSO IN DETENZIONE DOMICILIARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 26/7/1975, N. 354, ART. 54, PRIMO COMMA, NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 18, L. 10/10/1986, N. 663. - COST., ARTT. 3, 27.

Testo
Anche la detenzione domiciliare, al pari dell'affidamento in prova al servizio sociale - rispetto al quale la detenzione e` ritenuta dalla Corte di Cassazione di contenuto meno favorevole al condannato - costituisce una pena <>, caratterizzato dalla soggezione a prescrizioni limitative della liberta', sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, il tutto al fine di garantire le finalita' rieducative della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. -<>). cfr. Sent. nn. 185/1985, 312/1985, 343/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte