Ordinanza 332/1989 (ECLI:IT:COST:1989:332)
Massima numero 13476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 332/89. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ONERI DEDUCIBILI - SPESE DI FREQUANZA DI SCUOLE PRIVATE - DEDUCIBILI IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA STABILITA PER LE TASSE ED I CONTRIBUTI DEGLI ISTITUTI STATALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597 ART. 10, COMMA PRIMO, LETT. F); LEGGE 13 APRILE 1977 N. 114, ART. 5. - COST., ARTT. 3, 33.

Testo
In assenza di nuove censure, va confermata la precedente dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma primo, lett. f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (nel testo sustituito dall'art. 5, L. 13 aprile 1977 n. 114), in quanto non consente di dedurre dall'imponibile I.R.PE.F le spese di frequanza di scuole private di misura superiore a quelle stabilite per tasse e contributi degli istituti statali. (Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost.) - O. n. 556/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte