Sentenza 104/2021 (ECLI:IT:COST:2021:104)
Massima numero 43903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  27/04/2021;  Decisione del  27/04/2021
Deposito del 20/05/2021; Pubblicazione in G. U. 26/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43902


Titolo
Impresa e imprenditore - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) - Semplificazione della gestione - Potere della Conferenza unificata di limitare l'operatività del fondo all'attività di controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi) - Soppressione - Ricorsi della Regione Umbria e della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza regionale nella materia concorrente del sostegno all'innovazione per i settori produttivi e nella materia residuale degli incentivi e aiuti alle imprese, nonché dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019, che sopprimono il potere della Conferenza unificata di limitare l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) all'attività di controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. confidi). La disposizione impugnata va ricondotta alla materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto - inserita in un complessivo disegno di politica economica e, al contempo, destinata a correggere una possibile distorsione nel settore del credito alle PMI - è espressione di attribuzioni statali destinate a prevalere anche sulle competenze regionali, considerando che l'incidenza mediata su quest'ultime è inevitabilmente connessa al carattere trasversale della competenza statale. Né è invocabile il principio di leale collaborazione in funzione della chiamata in sussidiarietà, poiché, sin dalla sua istituzione, la gestione di tale Fondo rientra tra le funzioni amministrative riservate in via esclusiva allo Stato, fermo restando che la previsione di meccanismi collaborativi, pur non costituzionalmente dovuta, rimane nondimeno un'opzione che il legislatore statale può opportunamente considerare. (Precedenti citati: sentenza n. 83 del 2018).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione della materia, si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina in questione, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, dirette a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). In questa accezione promozionale, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 299 del 2012, n. 401 del 2007 e n. 14 del 2004).

Secondo un'accezione dinamica di concorrenza, l'intervento dello Stato si giustifica quando - per l'accessibilità a tutti gli operatori e per l'impatto complessivo - è volto ad incidere sull'equilibrio economico generale. Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 259 del 2013, n. 242 del 2005 e n. 14 del 2004).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, dato il carattere finalistico della competenza attribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 del 2012, n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 52 del 2010, n. 452 del 2007, n. 431 del 2007, n. 430 del 2007, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/04/2019  n. 34  art. 18  co. 1

legge  28/06/2019  n. 58  art.   co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 34  art. 18  co. 2

legge  28/06/2019  n. 58  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte