Ordinanza 334/1989 (ECLI:IT:COST:1989:334)
Massima numero 13478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
18/05/1989; Decisione del
18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 334/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - RILASCIO - AMMORTAMENTO (INDENNITA' DI ) CORRESPONSIONE ANCHE PER IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CHE NON COMPORTINO CONTATTI DIRETTI COON IL PUBBLICO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ART. 69, ULTIMO COMMA; D.L. 9 DICEMBRE 1986 N. 832 (CONV. CON MODIF. IN LEGGE 9 FEBBRAIO 1987 N. 15), ART. 1, ULTIMO COMMA.
ORD. N. 334/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - RILASCIO - AMMORTAMENTO (INDENNITA' DI ) CORRESPONSIONE ANCHE PER IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CHE NON COMPORTINO CONTATTI DIRETTI COON IL PUBBLICO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ART. 69, ULTIMO COMMA; D.L. 9 DICEMBRE 1986 N. 832 (CONV. CON MODIF. IN LEGGE 9 FEBBRAIO 1987 N. 15), ART. 1, ULTIMO COMMA.
Testo
L'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito con modifiche nella legge 9 febbraio 1987 n. 15 - rende manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la medesima disposizione, (manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. e relative all'art. 69, ultimo comma, Cost., nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennita' di avviamento anche per i contratti relativi ad immobili destinati ad attivita' che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, nonche' adibiti a studi professionali; e nella parte in cui si applica soltanto ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge). - S. n. 882/1988; v. anche O. n. 737/1988 (circa l'ambito di applicabilita' della disposizione "de qua".
L'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito con modifiche nella legge 9 febbraio 1987 n. 15 - rende manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la medesima disposizione, (manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. e relative all'art. 69, ultimo comma, Cost., nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennita' di avviamento anche per i contratti relativi ad immobili destinati ad attivita' che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, nonche' adibiti a studi professionali; e nella parte in cui si applica soltanto ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge). - S. n. 882/1988; v. anche O. n. 737/1988 (circa l'ambito di applicabilita' della disposizione "de qua".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte