Ordinanza 335/1989 (ECLI:IT:COST:1989:335)
Massima numero 13479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 06/06/1989; Pubblicazione in G. U. 14/06/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 335/89. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' DEL FONDO SPECIALE PER GLI ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DIVIETO DI CASO DI CUMULO CON LA PENSIONE DIRETTA D'INVALIDITA' A CARICO DEL FONDO COLTIVATORI DIPENDENTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1332, ART. 1. - COST., ARTT. 3, 38.

Testo
L'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale, sotto ogni residuo profilo, dell'art. 1, L. 12 agosto 1962 n. 1332, rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dello stesso articolo, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico del Fondo speciale per gli artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta d'invalidita' a carico del Fondo per coltivatori dipendenti. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S. n. 81/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte