Sentenza 336/1989 (ECLI:IT:COST:1989:336)
Massima numero 13020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/06/1989; Decisione del
13/06/1989
Deposito del 15/06/1989; Pubblicazione in G. U. 21/06/1989
Titolo
SENT. 336/89 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - IN MATERIA DI PREVIDENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPRESE A SECONDA DELLA REGIONE IN CUI HANNO SEDE - LESIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
SENT. 336/89 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - IN MATERIA DI PREVIDENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA IMPRESE A SECONDA DELLA REGIONE IN CUI HANNO SEDE - LESIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
Testo
In una materia come quella previdenziale - in cui le Regioni ordinarie non godono di alcuna competenza legislativa e le Regioni ad autonomia speciale (salvo la Sicilia) hanno potesta' di mera integrazione ed attuazione della normativa statale - il principio costituzionale di eguaglianza non consente che sussistano disparita' di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale (in una Regione o in altra) dei soggetti interessati, senza cioe' che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate "ratione loci".
In una materia come quella previdenziale - in cui le Regioni ordinarie non godono di alcuna competenza legislativa e le Regioni ad autonomia speciale (salvo la Sicilia) hanno potesta' di mera integrazione ed attuazione della normativa statale - il principio costituzionale di eguaglianza non consente che sussistano disparita' di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale (in una Regione o in altra) dei soggetti interessati, senza cioe' che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate "ratione loci".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte