Sentenza 336/1989 (ECLI:IT:COST:1989:336)
Massima numero 13021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/06/1989; Decisione del
13/06/1989
Deposito del 15/06/1989; Pubblicazione in G. U. 21/06/1989
Titolo
SENT. 336/89 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE - DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE PRIMARIA DELLE REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - EFFICACIA AI FINI PREVIDENZIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 336/89 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE - DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE PRIMARIA DELLE REGIONI E PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - EFFICACIA AI FINI PREVIDENZIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 5, comma nono, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, disponendo che le imprese non considerate artigiane dalla legislazione previdenziale nazionale, ma qualificate tali dalle leggi delle Regioni o Province ad autonomia speciale dotate di competenza legislativa esclusiva in materia di artigianato, possono beneficiare del regime contributivo previsto per le imprese artigiane, accorda un'ingiustificata preferenza alle imprese site nei territori delle suddette Regioni o Province, determinando una disparita' di trattamento 'ratione loci' lesiva del principio di eguaglianza. Pertanto, detto articolo e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali. - v. S. nn. 92/1976, 41/1982, 520 e 979/1988, nonche' 59/1966; v. inoltre S. n. 886/1988 (in cui la Corte si e' limitata a prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma nono, n. 7, ai soli fini di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel conflitto di attribuzioni allora pendente).
L'art. 5, comma nono, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, disponendo che le imprese non considerate artigiane dalla legislazione previdenziale nazionale, ma qualificate tali dalle leggi delle Regioni o Province ad autonomia speciale dotate di competenza legislativa esclusiva in materia di artigianato, possono beneficiare del regime contributivo previsto per le imprese artigiane, accorda un'ingiustificata preferenza alle imprese site nei territori delle suddette Regioni o Province, determinando una disparita' di trattamento 'ratione loci' lesiva del principio di eguaglianza. Pertanto, detto articolo e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali. - v. S. nn. 92/1976, 41/1982, 520 e 979/1988, nonche' 59/1966; v. inoltre S. n. 886/1988 (in cui la Corte si e' limitata a prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma nono, n. 7, ai soli fini di dichiarare la cessazione della materia del contendere nel conflitto di attribuzioni allora pendente).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte