Sentenza 337/1989 (ECLI:IT:COST:1989:337)
Massima numero 13004
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
13/06/1989; Decisione del
13/06/1989
Deposito del 15/06/1989; Pubblicazione in G. U. 21/06/1989
Titolo
SENT. 337/89 D. PARCHI E RISERVE NATURALI - PARCHI MARINI - ISTITUZIONE DEL PARCO MARINO DEL GOLFO DI OROSEI - DELIBERAZIONE DEL CIPE - PROCEDURA IVI PREVISTA - PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI PRIMO INTERVENTO - MANCATA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA COMPOSTA DI RAPPRESENTANTI DELLO STATO E DALLA REGIONE SARDEGNA - POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - LEGITTIMITA'.
SENT. 337/89 D. PARCHI E RISERVE NATURALI - PARCHI MARINI - ISTITUZIONE DEL PARCO MARINO DEL GOLFO DI OROSEI - DELIBERAZIONE DEL CIPE - PROCEDURA IVI PREVISTA - PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI PRIMO INTERVENTO - MANCATA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA COMPOSTA DI RAPPRESENTANTI DELLO STATO E DALLA REGIONE SARDEGNA - POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - LEGITTIMITA'.
Testo
In relazione alla istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei, legittimamente la delibera del CIPE 5/8/88, n. 87 prevede (nel punto 4 della Sez. 3^ dell'Appendice A) che, in assenza di proposte unitarie della Commissione paritetica - composta di rappresentanti dello Stato e regionali nonche' degli enti locali e di associazioni ambientaliste - il Ministero dell'ambiente proceda all'adozione delle misure di primo intervento preordinate alla istituzione del Parco, essendo tali misure caratterizzate da un'esigenza intrinseca di urgenza, nei confronti delle quali e' giustificata la competenza esclusiva esercitata dal Governo attraverso il Ministro dell'Ambiente, che non tollera, per sua natura, limitazioni in nome d'interessi di altri enti pubblici o procedure che ne rallentino irragionevolmente il compimento. - S. nn. 123/1980, 617/1987; 1029 e 1031/1988.
In relazione alla istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei, legittimamente la delibera del CIPE 5/8/88, n. 87 prevede (nel punto 4 della Sez. 3^ dell'Appendice A) che, in assenza di proposte unitarie della Commissione paritetica - composta di rappresentanti dello Stato e regionali nonche' degli enti locali e di associazioni ambientaliste - il Ministero dell'ambiente proceda all'adozione delle misure di primo intervento preordinate alla istituzione del Parco, essendo tali misure caratterizzate da un'esigenza intrinseca di urgenza, nei confronti delle quali e' giustificata la competenza esclusiva esercitata dal Governo attraverso il Ministro dell'Ambiente, che non tollera, per sua natura, limitazioni in nome d'interessi di altri enti pubblici o procedure che ne rallentino irragionevolmente il compimento. - S. nn. 123/1980, 617/1987; 1029 e 1031/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte