Sentenza 346/1989 (ECLI:IT:COST:1989:346)
Massima numero 13013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 22/06/1989; Pubblicazione in G. U. 28/06/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 346/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO - MENOMAZIONI CONCORRENTI AD INTEGRARE IL PRESCRITTO STATO DI TOTALE INABILITA' - CECITA' PARZIALE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'indennita' di accompagnamento, in quanto diretta a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignita' della persona umana (artt. 2 e 38, comma primo, Cost.), costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed "aggiuntiva" rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidita'; essa dunque non puo' essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di invalidita' civile assoluta, concorrano menomazioni - come la cecita' parziale - che danno diritto ad autonome prestazioni, in quanto contrasta con il principio di eguaglianza concedere o meno una prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze preordinate ad altri fini. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli artt. 1, comma primo, L. 11 febbraio 1980 n. 18, e 2, comma quarto, L. 30 marzo 1971 n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte