Sentenza 347/1989 (ECLI:IT:COST:1989:347)
Massima numero 13014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/06/1989; Decisione del
14/06/1989
Deposito del 22/06/1989; Pubblicazione in G. U. 28/06/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 347/89. PENSIONI - SOTTUFICIALE DELL'ESERCITO RIMOSSO DAL GRADO E CESSATO DAL SERVIZIO PER CONDANNA PENALE - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONSEGUIMENTO AL TERMINE DI QUINDICI ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA".
SENT. 347/89. PENSIONI - SOTTUFICIALE DELL'ESERCITO RIMOSSO DAL GRADO E CESSATO DAL SERVIZIO PER CONDANNA PENALE - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONSEGUIMENTO AL TERMINE DI QUINDICI ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA".
Testo
E' privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione". Nella specie, in detta materia, l'avvenuta abrogazione di norme poste a raffronto, non esclude la sindacabilita' di quella denunciata nel giudizio di costituzionalita', se i presupposti di fatto si siano verificati completamente sotto l'imperio della disciplinia abrogata. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 12 del R.D. 18 novembre 1920, n. 1626, l'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo un'anzianita' di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal grado e siano cessati dal servizio per condanna penale. - v. S. nn. 236/1985, 255/1982, 144/1971, 77/1963, 4/1959.
E' privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione". Nella specie, in detta materia, l'avvenuta abrogazione di norme poste a raffronto, non esclude la sindacabilita' di quella denunciata nel giudizio di costituzionalita', se i presupposti di fatto si siano verificati completamente sotto l'imperio della disciplinia abrogata. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 12 del R.D. 18 novembre 1920, n. 1626, l'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo un'anzianita' di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal grado e siano cessati dal servizio per condanna penale. - v. S. nn. 236/1985, 255/1982, 144/1971, 77/1963, 4/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 18/11/1910
n. 1626
art. 0