Sentenza 348/1989 (ECLI:IT:COST:1989:348)
Massima numero 13583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
14/06/1989; Decisione del
14/06/1989
Deposito del 22/06/1989; Pubblicazione in G. U. 28/06/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 348/89. IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO - ATTRIBUZIONE DEI POSTI DI DIRIGENTE SUPERIORE MEDIANTE SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 348/89. IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI DELLO STATO - AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO - ATTRIBUZIONE DEI POSTI DI DIRIGENTE SUPERIORE MEDIANTE SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Alla delega per l'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - dalla L. n. 121 del 1981 in relazione ai compiti della nuova Amministrazione di P.S. - non e' estranea la disciplina della dirigenza nello specifico settore; pertanto, la norma che permette di conferire tutti i posti di dirigente superiore dell'Amministrazione civile mediante scrutinio per merito comparativo - anziche' per turno di anzianita' e per concorso, come stabilito in generale dalla legge sulla dirigenza statale - non incorre in eccesso di delega, ne' trova ostacolo nel rispetto, imposto dalla norma delegante, dei "principi generali del pubblico impiego statale", trattandosi di una differenziazione nel dettaglio della disciplina delle promozioni dei dirigenti, che non ne snatura la posizione o la funzione e che comunque non e' irragionevole, in quanto conforme alle finalita' della delega. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 340).
Alla delega per l'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - dalla L. n. 121 del 1981 in relazione ai compiti della nuova Amministrazione di P.S. - non e' estranea la disciplina della dirigenza nello specifico settore; pertanto, la norma che permette di conferire tutti i posti di dirigente superiore dell'Amministrazione civile mediante scrutinio per merito comparativo - anziche' per turno di anzianita' e per concorso, come stabilito in generale dalla legge sulla dirigenza statale - non incorre in eccesso di delega, ne' trova ostacolo nel rispetto, imposto dalla norma delegante, dei "principi generali del pubblico impiego statale", trattandosi di una differenziazione nel dettaglio della disciplina delle promozioni dei dirigenti, che non ne snatura la posizione o la funzione e che comunque non e' irragionevole, in quanto conforme alle finalita' della delega. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 340).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 01/04/1981
n. 121
art. 40