Sentenza 349/1989 (ECLI:IT:COST:1989:349)
Massima numero 13016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 22/06/1989; Pubblicazione in G. U. 28/06/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 349/89. SANITA' PUBBLICA - SPESE DI SPEDALITA' E MANICOMIALI - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA LORO RIVALSA - DONATARIO DEL RICOVERATO TENUTO PER LEGGE AGLI ALIMENTI DURANTE IL PERIODO DEL RICOVERO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.

Testo
L'individuazione dei soggetti obbligati alla rivalsa delle rette di assistenza, spedalita' e ricovero, nonche' dell'ordine in cui essi sono obbligati, e' testualmente concepita dalla L. n. 1580 del 1931 mediante un rinvio alla disciplina codicistica degli alimenti, vigente al tempo di avveramento della fattispecie, che poneva gli alimenti a carico dei congiunti del ricoverato; una volta modificata la disciplina dell'obbligo alimentare (ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e 438, ultimo comma, del nuovo codice civile), e' a tale normativa - la quale include fra gli obbligati, e con precedenza rispetto agli altri, il donatario, a meno che si tratti di donazione fatta in previsione di matrimonio, o remuneratoria - cui si deve aver riguardo per l'individuazione degli obbligati alla rivalsa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte