Sentenza 350/1989 (ECLI:IT:COST:1989:350)
Massima numero 13017
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 22/06/1989; Pubblicazione in G. U. 28/06/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 350/89. CONSIGLIO REGIONALE - OPINIONI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE - CITAZIONE A GIUDIZIO DA PARTE DEL P.M. PER DIFFAMAZIONE - INTERVENUTA ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA.

Testo
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana per violazione dell'art. 122, comma quarto, Cost. (irresponsabilita' dei consiglieri regionali per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni) in relazione all'atto 5 gennaio 1989 con cui il Procuratore della Repubblica di Firenze aveva citato a giudizio direttissimo un consigliere regionale per concorso nel reato di diffamazione, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse attuale, essendo intervenuta assoluzione dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte