Sentenza 351/1989 (ECLI:IT:COST:1989:351)
Massima numero 13018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 22/06/1989; Pubblicazione in G. U. 28/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  13019


Titolo
SENT. 351/89 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DEL MINORE - FASE PRELIMINARE - FACOLTA' DEI GENITORI (O DEL TUTORE) DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito - in ragione delle speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento - anche da norme che consentono l'assistenza del difensore senza renderla obbligatoria; esso pertanto non e' violato dall'art. 10 della L. n. 184 del 1983, in quanto l'omessa previsione della difesa tecnica nella prima fase del procedimento per la dichiarazione di adottabilita' del minore esclude l'obbligo ma non la facolta' dei genitori (o del tutore) di avvalersi dell'assistenza del difensore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi quinto e sesto, L. 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.). - S. nn. 29/1962, 190/1970, 150/1972, 202/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte