Sentenza 106/2021 (ECLI:IT:COST:2021:106)
Massima numero 43886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
28/04/2021; Decisione del
28/04/2021
Deposito del 21/05/2021; Pubblicazione in G. U. 26/05/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche al piano casa regionale - Rimborso degli oneri di urbanizzazione nei casi di diniego del titolo abilitativo, versamenti in eccesso o rinuncia - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura delle spese - Ius superveniens parzialmente satisfattivo - Cessazione della materia del contendere, limitatamente alla copertura finanziaria per l'esercizio 2020.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche al piano casa regionale - Rimborso degli oneri di urbanizzazione nei casi di diniego del titolo abilitativo, versamenti in eccesso o rinuncia - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura delle spese - Ius superveniens parzialmente satisfattivo - Cessazione della materia del contendere, limitatamente alla copertura finanziaria per l'esercizio 2020.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere, limitatamente alla copertura finanziaria per l'esercizio 2020, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 10, commi 3, lett. a), e 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, entrambe attuative del c.d. Piano casa, le quali hanno previsto oneri finanziari a carattere obbligatorio, che discendono da una modifica della disciplina a regime delle ipotesi di restituzione della quota degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per la realizzazione di determinati interventi edilizi. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 7, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020 ha effettuato delle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, dotando il capitolo di spesa 11825 di uno stanziamento di euro 10.000,00, ma solo per l'esercizio 2020.
È dichiarata cessata la materia del contendere, limitatamente alla copertura finanziaria per l'esercizio 2020, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 10, commi 3, lett. a), e 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, entrambe attuative del c.d. Piano casa, le quali hanno previsto oneri finanziari a carattere obbligatorio, che discendono da una modifica della disciplina a regime delle ipotesi di restituzione della quota degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per la realizzazione di determinati interventi edilizi. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 7, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020 ha effettuato delle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, dotando il capitolo di spesa 11825 di uno stanziamento di euro 10.000,00, ma solo per l'esercizio 2020.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
28/01/2020
n. 3
art. 10
co. 3
legge della Regione Abruzzo
28/01/2020
n. 3
art. 10
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte