Sentenza 351/1989 (ECLI:IT:COST:1989:351)
Massima numero 13019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 22/06/1989; Pubblicazione in G. U. 28/06/1989
Massime associate alla pronuncia:  13018


Titolo
SENT. 351/89 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DEL MINORE - FASE PRELIMINARE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI AVVERTIRE I GENITORI (O IL TUTORE) DELLA FACOLTA' DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il diritto di difesa non comporta l'obbligo del giudice di indicare alle parti possibilita' od opportunita' processuali di cui possono avvalersi secondo legge, onde con esso non contrasta l'art. 10 della legge n. 184 del 1983,nella parte in cui non prevede che il giudice debba avvisare i genitori (o il tutore) della facolta' - ad essi spettante in forza del medesimo articolo - di farsi assistere da un difensore nella fase preliminare del procedimento di adottabilita' del minore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi quinto e sesto, L. 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte