Ordinanza 354/1989 (ECLI:IT:COST:1989:354)
Massima numero 13489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 22/06/1989; Pubblicazione in G. U. 28/06/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 354/89. PENA - PENA DETENTIVA - PERIODO TRASCORSO IN LIBERTA' CONDIZIONALE - REVOCA DELLA LIBERTA' CONDIZIONALE - RESIDUA PENA DA ESPIARE - COMPUTO A TALI FINI DEL PERIODO TRASCORSO IN LIBERTA' CONDIZIONALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 177, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 13, 27.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto gia' decisa nel senso della illegittimita' costituzionale, la questione di costituzionalita' dell'art. 177, primo comma, cod. pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - nella parte in cui esclude che , in caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento incompatibile con la prosecuzione del benificio, il Tribunale di sorveglianza possa determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. - v. S. n. 282/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte