Sentenza 355/1989 (ECLI:IT:COST:1989:355)
Massima numero 13023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 355/89. PENSIONI - LAVORATORI DIPENDENTI - PENSIONE DI'INVALIDITA' - PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - POSSIBILITA' ANCHE NEL CASO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-GIUDIZIARIO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA".

Testo
In tema di conseguimento della pensione di invalidita', non trova razionale giustificazione che i lavoratori dipendenti non possano perfezionare i requisiti contributivi anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, non rilevando, al riguardo, ne' la circostanza che per essi trattasi di gestioni speciali - poiche' queste afferiscano pur sempre all'ordinamento previdenziale generale e la loro peculiarita' risiede solo in aspetti contabili - giudiziari - ne' la natura dle loro rapporto di lavoro, in quanto la possibilita' in questione viene riconosciuta ai braccianti agricoli, con conseguente disparita' di trattamento tra categorie di lavoratori subordinati. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte