Sentenza 356/1989 (ECLI:IT:COST:1989:356)
Massima numero 13085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 356/89. FERROVIE, TRANVIE E FILOVIE - PERSONALE DIPENDENTE - AGENTE SOSPESO PER ARRESTO DOVUTO A CAUSE DI SERVIZIO E SUCCESSIVAMENTE PROSCIOLTO PER INTERVENUTA AMNISTIA - DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per quanto concerne l'intera materia disciplinare, si riconduce al generale sistema del pubblico impiego, di cui al d.P.R. n. 3 del 1957. In particolare, nell'ipotesi di sospensione dell'agente per arresto, dovuto a cause di servizio, costituisce disparita' di trattamento il fatto che il diritto al relativo indennizzo per il periodo di sospensione sia riconosciuto al dipendente poi prosciolto per insufficienza di prove e non anche, nel caso analogo, del soggetto prosciolto a seguito di intervenuta amnistia. peraltro, trattandosi, nella specie, di attuarel'immediata reintegrazione nella posizione lavorativa ex ante, per fini soprattutto di natura economica non sembra trovar rilievo la considerazione che l'interessato potrebbe rinunciare in sede penale all'amnistia onde ottenere, in tempo successivo, il proscioglimento ad altro titolo. E' quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto, l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte