Ordinanza 358/1989 (ECLI:IT:COST:1989:358)
Massima numero 13490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 358/89. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - TASSAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - DETRAZIONE DI SOMMA PARI ALLA PERCENTUALE DELL'INDENNITA' CORRISPONDENTE AL RAPPORTO TRA IL CONTRIBUTO POSTO A CARICO DEL PUBBLICO DIPENDENTE E L'ALIQUOTA COMPLESSIVA DEL CONTRIBUTO VERSATO ALL'I.N.A.D.E.L. - OMESSA PENSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDIZI "A QUIBUS". - LEGGE 26 SETTEMBRE 1985 N. 482, ARTT. 2, 4. - COST., ART. 53.

Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudizi rimettenti affinche' riesamino, alla stregua delle sopravvenute norme regolamentari della vertenza (art. 4, commi 3-ter e 3 quater, d.l. 14 marzo 1988 n. 70, aggiunti alla legge di conversione 13 maggio 1988 n. 154), la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, L. 26 settembre 1985 n. 482, nella parte in cui - ai fini della determinazione dell'imponibile I.R.PE.F. per l'indennita' premio di servizio - non prevedono la detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennita' corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a acrico del pubblico dipendente e l aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'I.A.N.D.E.L. (Questione sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte