Ordinanza 359/1989 (ECLI:IT:COST:1989:359)
Massima numero 13491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 359/89. DENOMINAZIONI TIPICHE E DI ORIGINE - FORMAGGIO "MOZZARELLA DI BUFALA" - TUTELA - LIMITAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 13 APRILE 1987, ART. 1. - COST., ART. 134.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto concerne un atto non avente forza di legge - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, d.P.R. 13 aprile 1987, secondo cui l'indicazione mercelogica "mozzarella" non costituisce abuso della denominazione tipica del formaggio "mozzarella di bufala". (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - cfr. O. n. 939/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte