Ordinanza 361/1989 (ECLI:IT:COST:1989:361)
Massima numero 13493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 361/89. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - SENTENZA DI RICOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE CONCILIATORE - POSSIBILITA' PER IL PRETORE DI RICHIEDERE D'UFFICIO REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che il conciliatore decide secondo equita' le sole questioni di merito e non anche le questioni relative alla competenza, l'impossibilita' di conflitto di competenza nel caso in cui detto giudice si dichiari incompetente per valore non discende di peculiarita'insita nella potestas indicandi del conciliatore, ma dalla scelta del legislatore di limitare la possibilita' di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerne la competenza per materia o quella territoriale inderogabile scelta - non censurabile in quanto ispirata a ragionevoli criteri di economia processuale e non lesiva del principio del "giudice naturale" - (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. e relativa agli artt. 113, comma secondo, - nel testo modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 1984 n. 399 - 44 e 45 del cod. proc. civ., nella parte in cui impediscono al pretore di chiedere d'ufficio il regolamento di competenza in relazione alla d'incompetenza per valore emessa da conciliatore).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte