Ordinanza 363/1989 (ECLI:IT:COST:1989:363)
Massima numero 13495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 363/89. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO CORRISTA DALL'O.P.A.F.S. - TASSAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - DETRAZIONE DI SOMMA PARI ALLA PERCENTUALE DELL'INDENNITA' CORRISPONDENTE AL RAPPORTO TRA IL CONTRIBUTO POSTO A CARICO DEL LAVORATORE E L'ALIQUOTA COMPLESSIVA DEL CONTRIBUTO VERSATO ALL'O.P.A.F.S. - OMESSA PENSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO". - LEGGE 14 DICEMBRE 1973 N. 829, ARTT. 14, 15, 16 E 36. - COST., ART. 53.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice "a quo" affinche' riesamini, alla stregua della sopravvenuta normativa che regola la tassazione I.R.PE.F. delle indennita' di fine rapporto (art. 4, comma 3 - ter. d.l. 14 marzo 1988 n. 70, aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988 n. 154), la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14, 15, 16, e 36 della L. 14 dicembre 1973 n. 829, nella parte in cui non escludono dalla base imponibile dell'indennita' di fine rapporto corrisposta dall'O.P.A.F.S. una parte della somma versata a titolo di contribuzione dal lavoratore dipendente. (Questione sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte