Ordinanza 365/1989 (ECLI:IT:COST:1989:365)
Massima numero 13498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/06/1989;  Decisione del  14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13497


Titolo
ORD. N. 365/89 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. - RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO, CON INCLUSIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA MATURATA SUCCESSIVAMENTE AL 31.1.1977 - CORRESPONSIONE DI INTERESSI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 31.8.1987 N. 359, CONV. IN L. 29.10.1987, N. 440, ART. 23, QUARTO COMMA. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 36 E 38.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto la norma denunziata dal giudice "a quo" e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con precedente sentenza e manifestamente inammissibile con recente ordinanza, la questione di costituzionalita' dell'art. 23, quarto comma, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359 - convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 Cost. - sotto il profilo che non e' prevista la corresponsione degli interessi sulle somme corrisposte dall'I.N.A.D.E.L. per la riliquidazione della indennita' premio di servizio. - v. S. n. 1060/1988, O. n. 68/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte