Ordinanza 368/1989 (ECLI:IT:COST:1989:368)
Massima numero 13501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
14/06/1989; Decisione del
14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 368/89. PENSIONI - SOMME PERCEPITE IN BUONA FEDE PER FATTI SOPRAVVENUTI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESTINTIVI DEL DIRITTO - DIVIETO DI RIPETIZIONE - APPLICABILITA' - MANCATA PREVISIONE - "IUS SUPERVENIEN" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICE "A QUO". - COD. PROC. CIV., ART. 2033; R.D. 28 AGOSTO 1924, N. 1422, ART. 80. - COST., ART. 38, SECONDO COMMA.
ORD. N. 368/89. PENSIONI - SOMME PERCEPITE IN BUONA FEDE PER FATTI SOPRAVVENUTI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESTINTIVI DEL DIRITTO - DIVIETO DI RIPETIZIONE - APPLICABILITA' - MANCATA PREVISIONE - "IUS SUPERVENIEN" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICE "A QUO". - COD. PROC. CIV., ART. 2033; R.D. 28 AGOSTO 1924, N. 1422, ART. 80. - COST., ART. 38, SECONDO COMMA.
Testo
A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, vanno restituiti gli atti al giudice "a quo" affinche' alla luce di essa, ed in particolare dell'art. 52, proceda ad un nuovo esame della rilevanza in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2033 cod. civ. e 80 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, denunziati - in riferimento all'art. 38, secondo comma Cost. - nella parte in cui stabiliscono che il divieto di ripetizione di somme percepite in buona fede debba valere solo in caso di pagamento indebito derivante da errore nel provvedimento originario di assegnazione della pensione e non anche allorche' il carattere di indebito della pensione sia determinato dal sopravvenire di fatti parzialmente o totalmente estintivi del diritto.
A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, vanno restituiti gli atti al giudice "a quo" affinche' alla luce di essa, ed in particolare dell'art. 52, proceda ad un nuovo esame della rilevanza in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2033 cod. civ. e 80 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, denunziati - in riferimento all'art. 38, secondo comma Cost. - nella parte in cui stabiliscono che il divieto di ripetizione di somme percepite in buona fede debba valere solo in caso di pagamento indebito derivante da errore nel provvedimento originario di assegnazione della pensione e non anche allorche' il carattere di indebito della pensione sia determinato dal sopravvenire di fatti parzialmente o totalmente estintivi del diritto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte