Ordinanza 369/1989 (ECLI:IT:COST:1989:369)
Massima numero 13502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
14/06/1989; Decisione del
14/06/1989
Deposito del 27/06/1989; Pubblicazione in G. U. 05/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 369/89. PENSIONI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - MATRIMONIO CONTRATTO CON ULTRASETTANTADUENNE, DI DURATA INFERIORE A DUE ANNI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 12.8.1962, N. 1338, ART. 7, PRIMO COMMA, N. 2 - COST., ARTT. 3, 29, 31, 38.
ORD. N. 369/89. PENSIONI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - MATRIMONIO CONTRATTO CON ULTRASETTANTADUENNE, DI DURATA INFERIORE A DUE ANNI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEL CONIUGE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L. 12.8.1962, N. 1338, ART. 7, PRIMO COMMA, N. 2 - COST., ARTT. 3, 29, 31, 38.
Testo
Nel caso di matrimonio contratto con ultrasettentaduenne, di durata inferiore a due anni, l'esclusione per il coniuge del diritto alla pensione di riversibilita' e' volta a garantire la serieta' e la genuita' del tardivo coniugio, reprimendo maliziose e fradolente iniziative in danno anche del pubblico erario; non limita concretamente - quale mera aspettativa, futura e incerta di conseguimento del trattamento pensionistico di riversibilita' - la liberta' di formazione di una famiglia, ne' incide sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori garantiti dall'art. 38 Cost.. Il caso, infine, non e` assimilabile alle ipotesi di matrimonio contratto in eta' avanzata per preesistente impossibilita' giuridica (dovuta a indissolubilita' di precedente vincolo matrimoniale) in ordine alle quali sono intervenute declaratorie di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della L. 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modifiche). - v. O. n. 674/1988, S. n. 139/1979, 3/1975.
Nel caso di matrimonio contratto con ultrasettentaduenne, di durata inferiore a due anni, l'esclusione per il coniuge del diritto alla pensione di riversibilita' e' volta a garantire la serieta' e la genuita' del tardivo coniugio, reprimendo maliziose e fradolente iniziative in danno anche del pubblico erario; non limita concretamente - quale mera aspettativa, futura e incerta di conseguimento del trattamento pensionistico di riversibilita' - la liberta' di formazione di una famiglia, ne' incide sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori garantiti dall'art. 38 Cost.. Il caso, infine, non e` assimilabile alle ipotesi di matrimonio contratto in eta' avanzata per preesistente impossibilita' giuridica (dovuta a indissolubilita' di precedente vincolo matrimoniale) in ordine alle quali sono intervenute declaratorie di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della L. 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modifiche). - v. O. n. 674/1988, S. n. 139/1979, 3/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte