Ordinanza 222/1992 (ECLI:IT:COST:1992:222)
Massima numero 18379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  07/05/1992;  Decisione del  07/05/1992
Deposito del 25/05/1992; Pubblicazione in G. U. 03/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18384


Titolo
ORD. 222/92 A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - GARANZIE DI COMPLETEZZA A CURA DEL G.I.P. - EVENTUALE INDICAZIONE AL P.M. DI ULTERIORI INDAGINI RITENUTE NECESSARIE DA EFFETTUARSI ENTRO UN TERMINE DETERMINATO - CONSEGUENTE FLESSIBILITA' DEL TERMINE STABILITO DAGLI ARTT. 405, 406 E 407 COD.PROC.PEN..

Testo
A garanzia della completezza delle indagini preliminari e' posta oltre agli istituti dell'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 cod.proc.pen.), dell'avocazione del P.G. per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412) e dell'ordine del G.I.P. al P.M. di formulazione dell'imputazione (art. 409, quinto comma), anche la previsione per cui, ove il giudice delle indagini preliminari non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione, possa, all'esito dell'udienza camerale all'uopo fissata, indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie e fissare il termine indispensabile per il loro compimento (art. 409, quarto comma). In tal modo la rigida disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 non ha piu' modo di operare, sostituendosi ad essa una "flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione del compimento di quelle ulteriori indagini che il medesimo giudice e' chiamato ad indicare. - S. n. 88/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte