Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato" - Costituzione di un fondo straordinario per gli anni 2020, 2021 e 2022 - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., degli artt. 22, comma 1, e 25, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, il primo che attiene al rifinanziamento di interventi in materia di polizia locale per gli anni 2020, 2021 e 2022, per euro 80.000,00 per ciascuna annualità, e il secondo che costituisce un fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato". Su entrambe le questioni incide la sopraggiunta copertura finanziaria recata dallo ius superveniens recato di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020. (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2019 e n. 33 del 2017; ordinanza n. 160 del 2014).
La corretta applicazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., - al fine di evitare una prassi che si presta a comportamenti elusivi - richiede fisiologicamente una copertura contestuale della spesa, non avendo alcun apprezzabile senso l'approvazione di norme che, difettandone, non potrebbero comunque trovare applicazione se non a mezzo di atti di spesa palesemente illegittimi; laddove, inoltre, la copertura a posteriori sia rinvenuta attingendo a fondi o ad accantonamenti finalizzati a sovvenire possibili maggiori oneri, essa, per essere effettiva, deve in ogni caso avvenire per mezzo di variazioni riguardanti categorie omogenee di entrata e di spesa, corredate da una illustrazione che dia adeguato conto della complessiva neutralità della variazione di bilancio posta in essere. (Precedente citato: sentenza n. 138 del 2018).