Giudizio costituzionale in via incidentale - Rimessione della questione - Adozione del mero dispositivo, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, con riserva di redazione successiva dell'intera ordinanza - Modus procedendi non vietato, seppure non consueto - Conseguente rinvio della sospensione del giudizio a quo al momento del deposito dell'ordinanza - Effetti della notifica parziale indicata - Nullità delle notifiche e comunicazioni successive, tra cui quella dell'ordinanza completa - Esclusione. (Classif. 112008).
L’adozione, da parte del rimettente, di un mero dispositivo di rimessione, relativo a una successiva ordinanza che lo stesso si riserva implicitamente di redigere, benché realizzi un modus procedendi non consueto e al di fuori delle ipotesi disciplinate dal codice non può ritenersi vietato dalle disposizioni che regolano il processo penale. Il perfezionamento dell’ordinanza si verifica, a ogni effetto di legge, nel momento del deposito della motivazione, per cui l’effetto sospensivo del giudizio a quo, pur preannunciato nel precedente dispositivo, si produce soltanto con il deposito dell’ordinanza completa, rimanendo il rimettente provvisto di potestas iudicandi fino a quel momento. Dal punto di vista della regolarità dell’instaurazione del giudizio incidentale, la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri del mero dispositivo è da considerarsi inutile, ma certamente inidonea a determinare la nullità delle notifiche e comunicazioni successive dell’ordinanza completa prescritte dalla legge.