Sentenza 9/2025 (ECLI:IT:COST:2025:9)
Massima numero 46631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  14/01/2025;  Decisione del  14/01/2025
Deposito del 06/02/2025; Pubblicazione in G. U. 12/02/2025
Massime associate alla pronuncia:  46632  46633  46634  46635


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rimessione della questione - Adozione del mero dispositivo, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, con riserva di redazione successiva dell'intera ordinanza - Modus procedendi non vietato, seppure non consueto - Conseguente rinvio della sospensione del giudizio a quo  al momento del deposito dell'ordinanza - Effetti della notifica parziale indicata - Nullità delle notifiche e comunicazioni successive, tra cui quella dell'ordinanza completa - Esclusione. (Classif. 112008).

Testo

L’adozione, da parte del rimettente, di un mero dispositivo di rimessione, relativo a una successiva ordinanza che lo stesso si riserva implicitamente di redigere, benché realizzi un modus procedendi non consueto e al di fuori delle ipotesi disciplinate dal codice non può ritenersi vietato dalle disposizioni che regolano il processo penale. Il perfezionamento dell’ordinanza si verifica, a ogni effetto di legge, nel momento del deposito della motivazione, per cui l’effetto sospensivo del giudizio a quo, pur preannunciato nel precedente dispositivo, si produce soltanto con il deposito dell’ordinanza completa, rimanendo il rimettente provvisto di potestas iudicandi fino a quel momento. Dal punto di vista della regolarità dell’instaurazione del giudizio incidentale, la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri del mero dispositivo è da considerarsi inutile, ma certamente inidonea a determinare la nullità delle notifiche e comunicazioni successive dell’ordinanza completa prescritte dalla legge.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte