Sentenza 370/1989 (ECLI:IT:COST:1989:370)
Massima numero 13083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 370/89. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - DISCIPLINA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - AMMASSO TEMPORANEO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE - ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELL' AUTORIZZAZIONE REGIONALE (DI CUI AL D.P.R. N. 915 DEL 1982) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 370/89. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - DISCIPLINA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - AMMASSO TEMPORANEO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE - ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELL' AUTORIZZAZIONE REGIONALE (DI CUI AL D.P.R. N. 915 DEL 1982) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con l'escludere dall'obbligo dell'autorizzazione regionale, previsto e penalmente sanzionato dal d.P.R. n. 915 del 1982, i casi di ammasso temporaneo di rifiuti all'interno degli stabilimenti di produzione, l'art. 15 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 30 del 1987, ha introdotto una non consentita differenziazione penale di favore nell'ambito della disciplina generale, di cui al citato decreto n. 915, adottata per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di smaltimento di rifiuti con criteri di uniformita' di trattamento e di generale applicazione nel territorio nazionale. Esso viola, pertanto, il principio della riserva allo Stato della competenza in materia penale (art. 25 Cost.) ed e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con la norma dell'art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 915 del 1982. - S.n. 179/1986 - 79/1977.
Con l'escludere dall'obbligo dell'autorizzazione regionale, previsto e penalmente sanzionato dal d.P.R. n. 915 del 1982, i casi di ammasso temporaneo di rifiuti all'interno degli stabilimenti di produzione, l'art. 15 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 30 del 1987, ha introdotto una non consentita differenziazione penale di favore nell'ambito della disciplina generale, di cui al citato decreto n. 915, adottata per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di smaltimento di rifiuti con criteri di uniformita' di trattamento e di generale applicazione nel territorio nazionale. Esso viola, pertanto, il principio della riserva allo Stato della competenza in materia penale (art. 25 Cost.) ed e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con la norma dell'art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 915 del 1982. - S.n. 179/1986 - 79/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982
n. 915
art. 16
co. 1