Sentenza 370/1989 (ECLI:IT:COST:1989:370)
Massima numero 13083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/07/1989;  Decisione del  03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 370/89. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - DISCIPLINA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - AMMASSO TEMPORANEO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE - ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELL' AUTORIZZAZIONE REGIONALE (DI CUI AL D.P.R. N. 915 DEL 1982) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Con l'escludere dall'obbligo dell'autorizzazione regionale, previsto e penalmente sanzionato dal d.P.R. n. 915 del 1982, i casi di ammasso temporaneo di rifiuti all'interno degli stabilimenti di produzione, l'art. 15 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 30 del 1987, ha introdotto una non consentita differenziazione penale di favore nell'ambito della disciplina generale, di cui al citato decreto n. 915, adottata per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di smaltimento di rifiuti con criteri di uniformita' di trattamento e di generale applicazione nel territorio nazionale. Esso viola, pertanto, il principio della riserva allo Stato della competenza in materia penale (art. 25 Cost.) ed e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con la norma dell'art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 915 del 1982. - S.n. 179/1986 - 79/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  10/09/1982  n. 915  art. 16    co. 1