Sentenza 371/1989 (ECLI:IT:COST:1989:371)
Massima numero 13086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 371/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONAMENTO ANTICIPATO AL CINQUANTESIMO ANNO DI ETA' - LAVORATRICE DEL SETTORE SIDERURGICO - RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA FINO A CINQUANTACINQUE ANNI, ANZICHE' FINO A SESSANTA COME PER IL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 371/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONAMENTO ANTICIPATO AL CINQUANTESIMO ANNO DI ETA' - LAVORATRICE DEL SETTORE SIDERURGICO - RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA FINO A CINQUANTACINQUE ANNI, ANZICHE' FINO A SESSANTA COME PER IL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'aumento massimo di anzianita' contributiva attribuibile in caso di "prepensionamento" non puo' che essere uguale per l'uomo e per la donna, in quanto uguale e' per entrambi l'"eta' lavorativa" su cui incide la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, mentre irrilevante e' la diversita' (peraltro adeguatamente giustificata) relativa all'"eta' pensionabile". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 38) - il combinato disposto dagli artt. 16, l. 23 aprile 1981 n. 155, e 1, l. 31 maggio 1984 n. 193, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al cinquantesimo anno di eta', di conseguire la medesima anzianita' contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore. - S. nn. 137/1986; 498/1988, 1108/1988, nonche'; sulla diversa eta' pensionabile del lavoratore rispetto alla lavoratrice, O.n. 703/1988.
L'aumento massimo di anzianita' contributiva attribuibile in caso di "prepensionamento" non puo' che essere uguale per l'uomo e per la donna, in quanto uguale e' per entrambi l'"eta' lavorativa" su cui incide la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, mentre irrilevante e' la diversita' (peraltro adeguatamente giustificata) relativa all'"eta' pensionabile". Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 38) - il combinato disposto dagli artt. 16, l. 23 aprile 1981 n. 155, e 1, l. 31 maggio 1984 n. 193, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al cinquantesimo anno di eta', di conseguire la medesima anzianita' contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore. - S. nn. 137/1986; 498/1988, 1108/1988, nonche'; sulla diversa eta' pensionabile del lavoratore rispetto alla lavoratrice, O.n. 703/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte