Sentenza 372/1989 (ECLI:IT:COST:1989:372)
Massima numero 13088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  03/07/1989;  Decisione del  03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13087  13089  13090  13093  13094  13523


Titolo
SENT. 372/89 B. PROFESSIONI - PROFESSIONI ALPINE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - DISCIPLINA ECCEDENTE LA COMPETENZA STATALE NELLA MATERIA DEL TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le competenze spettanti alle Regioni ordinarie in materia di "turismo e industria alberghiera" non risultano compromesse dalla disciplina posta dalla legge n. 6 del 2 gennaio 1989, la quale attiene a interessi di rilievo nazionale, in quanto destinata - attraverso le forme ordinamentali proprie delle autonomie professionali (albi e collegi) - a regolare l'esercizio, non limitato territorialmente, della nuova professione liberale di guida alpina. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17 della legge 2 gennaio 1989, n. 6). - S. n. 13/1961; 82/1970; 155/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte