Sentenza 372/1989 (ECLI:IT:COST:1989:372)
Massima numero 13089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Titolo
SENT. 372/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
SENT. 372/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale della legge 2 gennaio 1989, n. 6, proposte in via principale relativamente agli artt. 18, 19, 22 e 24, in quanto le censure o sono estranee al sindacato di costituzionalita' o del tutto carenti di motivazione.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale della legge 2 gennaio 1989, n. 6, proposte in via principale relativamente agli artt. 18, 19, 22 e 24, in quanto le censure o sono estranee al sindacato di costituzionalita' o del tutto carenti di motivazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte