Sentenza 372/1989 (ECLI:IT:COST:1989:372)
Massima numero 13089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  03/07/1989;  Decisione del  03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:  13087  13088  13090  13093  13094  13523


Titolo
SENT. 372/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale della legge 2 gennaio 1989, n. 6, proposte in via principale relativamente agli artt. 18, 19, 22 e 24, in quanto le censure o sono estranee al sindacato di costituzionalita' o del tutto carenti di motivazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte