Sentenza 372/1989 (ECLI:IT:COST:1989:372)
Massima numero 13090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Titolo
SENT. 372/89 D. PROFESSIONI - PROFESSIONI ALPINE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - CORSI PROFESSIONALI DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PROGRAMMI E ORGANIZZAZIONE - AFFIDAMENTO AGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLA CATEGORIA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 372/89 D. PROFESSIONI - PROFESSIONI ALPINE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - CORSI PROFESSIONALI DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PROGRAMMI E ORGANIZZAZIONE - AFFIDAMENTO AGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DELLA CATEGORIA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge n. 6 del 1989, recante ordinamento della professione di guida alpina, prevedendo l'affidamento dell'organizzazione dei corsi professionali (di abilitazione o di aggiornamento) agli stessi organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle guide ed escludendo, di contro, la partecipazione regionale (art. 9) o limitandola alla sola vigilanza (art. 7) o, al massimo, all'intesa con gli stessi collegi (art. 22), determina una indebita compressione delle attribuzioni riservate alle Regioni in materia di istruzione professionale. Per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, commi secondo, terzo, sesto e settimo; 9, commi primo e secondo; 22, commi quinto e settimo, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. - V. S. nn. 216/1976; 89/1977; 165/1989.
La legge n. 6 del 1989, recante ordinamento della professione di guida alpina, prevedendo l'affidamento dell'organizzazione dei corsi professionali (di abilitazione o di aggiornamento) agli stessi organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle guide ed escludendo, di contro, la partecipazione regionale (art. 9) o limitandola alla sola vigilanza (art. 7) o, al massimo, all'intesa con gli stessi collegi (art. 22), determina una indebita compressione delle attribuzioni riservate alle Regioni in materia di istruzione professionale. Per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi gli artt. 7, commi secondo, terzo, sesto e settimo; 9, commi primo e secondo; 22, commi quinto e settimo, della legge 2 gennaio 1989, n. 6. - V. S. nn. 216/1976; 89/1977; 165/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte