Sentenza 372/1989 (ECLI:IT:COST:1989:372)
Massima numero 13093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Titolo
SENT. 372/89 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO - DIFETTO DI INTERESSE AL RICORSO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 372/89 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO - DIFETTO DI INTERESSE AL RICORSO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In assenza di una immediata e diretta operativita' della legge n. 6 del 1989 nei confronti della Provincia autonoma di Trento, e' inammissibile per difetto di interesse la questione prospettata dalla stessa Provincia nei confronti della legge nel suo insieme per lesione della competenza primaria in materia di "turismo e industria alberghiera" e di "addestramento e formazione professionale" di cui all'art. 8 n. 20 dello statuto speciale.
In assenza di una immediata e diretta operativita' della legge n. 6 del 1989 nei confronti della Provincia autonoma di Trento, e' inammissibile per difetto di interesse la questione prospettata dalla stessa Provincia nei confronti della legge nel suo insieme per lesione della competenza primaria in materia di "turismo e industria alberghiera" e di "addestramento e formazione professionale" di cui all'art. 8 n. 20 dello statuto speciale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte