Sentenza 372/1989 (ECLI:IT:COST:1989:372)
Massima numero 13094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Titolo
SENT. 372/89 F. PROFESSIONI ALPINE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - COLLEGIO NAZIONALE DELLE GUIDE - FORMAZIONE - VINCOLO PER LE REGIONI O PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 372/89 F. PROFESSIONI ALPINE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - COLLEGIO NAZIONALE DELLE GUIDE - FORMAZIONE - VINCOLO PER LE REGIONI O PROVINCE AD AUTONOMIA SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 15 della legge n. 6 del 1989 nulla prevede in ordine a particolari vincoli od obblighi per i soggetti di autonomia speciale relativi alla istituzione degli organismi rappresentativi della categoria delle guide alpine
L'art. 15 della legge n. 6 del 1989 nulla prevede in ordine a particolari vincoli od obblighi per i soggetti di autonomia speciale relativi alla istituzione degli organismi rappresentativi della categoria delle guide alpine
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte