Sentenza 372/1989 (ECLI:IT:COST:1989:372)
Massima numero 13523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Titolo
SENT. 372/89 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - SOSTITUZIONE CON LEGGE SUCCESSIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 372/89 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA - SOSTITUZIONE CON LEGGE SUCCESSIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 in quanto la disposizione impugnata e' stata sostituita, nella sua interezza e con efficacia retroattiva, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 194.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 in quanto la disposizione impugnata e' stata sostituita, nella sua interezza e con efficacia retroattiva, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 194.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte