Sentenza 373/1989 (ECLI:IT:COST:1989:373)
Massima numero 13524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  03/07/1989;  Decisione del  03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 373/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DEL FONDO COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELL'A.G.O. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Le residue ipotesi di divieto di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo, per effetto di cumulo con altro trattamento, sono incompatibili con l'intento - perseguito dalla Corte attraverso molteplici pronunce di illegittimita' costituzionale - di rendere possibile, sino all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n. 463 (conv. in L. n. 638) del 1983, l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato. Pertanto, e' cotituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) - l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. (L'interprete deve vieppiu' attenersi ad una lettura dell'art. 1, comma secondo cit., che, in applicazione dell' 'eadem ratio', consenta di riconoscere il diritto all'integrazione anche in tutte le ulteriori, possibili ipotesi di cumulo di trattamenti contemplate dalla norma 'de qua'). - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 81/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte