Ricorso in via principale - Lamentata violazione di tributi propri di ente ad autonomia speciale - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 14-quater, del d.l. n. 162 del 2019, come conv. L'interesse a ricorrere della Provincia autonoma di Trento sussiste in quanto essa lamenta che lo Stato non abbia alcuna competenza a incidere - né in diminuzione, né in aumento - sul gettito dei tributi propri "in senso stretto" (autonomi) della Provincia, qual è, per diretta attribuzione statutaria, quello impugnato. (Precedente citato: sentenza n. 118 del 2017).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. Questo non esclude, comunque, che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata; interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015).