Sentenza 374/1989 (ECLI:IT:COST:1989:374)
Massima numero 13877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
03/07/1989; Decisione del
03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 374/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - DIRITTO ALLA PENSIONE - COMPIMENTO DELL'ANZIANITA' NECESSARIA PER MATURARLO - BENEFICIO DELL'AUMENTO DEL SERVIZIO EFFETTIVO FINO AL MASSIMO DI CINQUE ANNI - FRUIBILITA' DA PARTE DELLE SOLE DIPENDENTI CONIUGATE O CON PROLE A CARICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 374/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - DIRITTO ALLA PENSIONE - COMPIMENTO DELL'ANZIANITA' NECESSARIA PER MATURARLO - BENEFICIO DELL'AUMENTO DEL SERVIZIO EFFETTIVO FINO AL MASSIMO DI CINQUE ANNI - FRUIBILITA' DA PARTE DELLE SOLE DIPENDENTI CONIUGATE O CON PROLE A CARICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La particolare vocazione familiare riconosciuta alla donna dalla Costituzione (art. 37) giustifica, ai fini del collocamento anticipato in pensione, l'attribuzione solo a suo favore - e non anche del lavoratore - di benefici, quali quello dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni per il compimento dell'anzianita' necessaria a maturare il diritto a pensione, volendosi, nella specie, consentire alla donna una sua scelta, che la proietti piu' intensamente nell'ambito familiare, attenuandone il conseguente disagio economico. La finalita' di agevolare tale scelta, rende pertanto il beneficio di cui trattasi non irrazionale ne' discriminatorio, in quanto volto al perseguimento di un valore costituzionalmente protetto a fronte del quale appare di mero fatto il pregiudizio lamentato nei confronti del lavoratore. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 39, secondo comma, 31, primo comma, 37 e 51 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 498/1988, 252/1983.
La particolare vocazione familiare riconosciuta alla donna dalla Costituzione (art. 37) giustifica, ai fini del collocamento anticipato in pensione, l'attribuzione solo a suo favore - e non anche del lavoratore - di benefici, quali quello dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni per il compimento dell'anzianita' necessaria a maturare il diritto a pensione, volendosi, nella specie, consentire alla donna una sua scelta, che la proietti piu' intensamente nell'ambito familiare, attenuandone il conseguente disagio economico. La finalita' di agevolare tale scelta, rende pertanto il beneficio di cui trattasi non irrazionale ne' discriminatorio, in quanto volto al perseguimento di un valore costituzionalmente protetto a fronte del quale appare di mero fatto il pregiudizio lamentato nei confronti del lavoratore. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 39, secondo comma, 31, primo comma, 37 e 51 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 498/1988, 252/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
co. 2
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 37
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte