Sentenza 375/1989 (ECLI:IT:COST:1989:375)
Massima numero 13525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  03/07/1989;  Decisione del  03/07/1989
Deposito del 06/07/1989; Pubblicazione in G. U. 12/07/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 375/89. PENSIONI DI GUERRA - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - VEDOVA DI INVALIDO DI GUERRA TITOLARE DI PENSIONE DI GUERRA - PASSAGGIO A NUOVE NOZZE - PERDITA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' INDIPENDENTEMENTE DAL POSSESSO DI UN CERTO REDDITO DEL CONIUGE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA RISPETTO ALLA PREVISIONE DELLA PERDITA DEL DIRITTO PER I TITOLARI DI PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia di pensioni di guerra ai superstiti, non e' irragionevole il trattamento differenziato, circa la perdita della pensione in conseguenza di un nuovo matrimonio, fatto, rispettivamente, ai vedovi titolari di pensione di riversibilita' e ai vedovi titolari di pensione indiretta - in particolare nella previsione, a favore unicamente dei secondi e non anche dei primi, che si tenga conto, per la perdita, della misura del reddito del nuovo coniuge - poiche' tale trattamento e' in relazione alla diversa natura del titolo (di attribuzione) della pensione di riversibilita', che e' beneficio solo derivato e, dunque, non assimilabile alla pensione indiretta, che ha natura risarcitoria e costituisce un diritto autonomo attribuito 'iure proprio' al titolare di essa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915). - S. nn. 184/1975; 186/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte